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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 4438/2025 del 13-11-2025

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte non integra un vizio del processo logico tale da inficiare le conclusioni del CTU, traducendosi in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento del Requisito Sanitario per l'Assegno di Invalidità Civile: Valore Probatorio della CTU e Limiti del Dissenso Diagnostico


La pronuncia in esame trae origine da un ricorso promosso dall'### avverso l'esito di un accertamento tecnico preventivo (ATP) volto al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile. La persona interessata aveva avviato la procedura, ottenendo un parere favorevole da parte del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato in sede di ATP. L'###, tuttavia, aveva manifestato formale dissenso rispetto alle conclusioni peritali, contestando la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'ottenimento del beneficio.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha confermato le risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di ATP. Il giudice ha evidenziato come il CTU avesse analizzato in modo esaustivo le condizioni psicofisiche della persona, basandosi sia sulla documentazione medica prodotta che sull'esame obiettivo. Il consulente aveva inoltre fornito una dettagliata motivazione delle proprie conclusioni, facendo riferimento alle tabelle ministeriali per la valutazione delle invalidità e indicando, per ciascuna patologia riscontrata, il relativo codice e grado di invalidità.
Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso dell'###, ritenendo che le contestazioni mosse dall'ente previdenziale integrassero un mero "dissenso diagnostico". A tal proposito, il giudice ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, in presenza di una consulenza tecnica d'ufficio adeguatamente motivata, il dissenso rispetto alle conclusioni peritali può essere censurato solo qualora si evidenzino carenze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, oppure l'omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi. La mera difformità tra le valutazioni del consulente e quelle della parte non è, di per sé, sufficiente a inficiare la validità della perizia.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito sanitario in capo alla persona interessata, confermando il diritto all'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Le spese di lite e quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico dell'###, in quanto parte soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sentenza n. 4438/2025 del 16-12-2025

principi giuridici

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, accertato il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento lesivo subito dal paziente, il danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità fisica, consistente in inabilità temporanea e postumi permanenti, va liquidato applicando i parametri di cui all'art. 139 del D.Lgs. 206/2005, come modificato dall'art. 3, comma 3, del D.L. 13 settembre 2012, n. 138, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e dalla legge 8 marzo 2017, n. 24.

In materia di responsabilità sanitaria, il danno da ritardo nel pagamento del risarcimento non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato, potendo il giudice, in mancanza di prova specifica, liquidarlo equitativamente ai sensi dell'art. 2056 c.c., applicando al credito devalutato all'epoca del fatto e rivalutato annualmente, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010, la parte costituita che, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, è condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Sanitaria per Errato Posizionamento di Protesi d'Anca: Accoglimento della Domanda Risarcitoria


Il Tribunale di Napoli Nord si è pronunciato in merito a una controversia riguardante la responsabilità di un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per presunta negligenza nell'esecuzione di un intervento di artroplastica all'anca. La vicenda trae origine da una caduta accidentale che aveva causato a una paziente la frattura del collo del femore. A seguito del ricovero presso una struttura ospedaliera gestita dall'ASL, la paziente era stata sottoposta a un intervento chirurgico di artroprotesi all'anca.
Successivamente, a breve distanza dall'intervento, una radiografia aveva evidenziato una lussazione della testa femorale, rendendo necessario un secondo intervento chirurgico di revisione. La paziente, ritenendo che la lussazione fosse stata causata da un errato posizionamento della protesi durante il primo intervento, aveva citato in giudizio l'ASL, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L'ASL si era difesa contestando la fondatezza della domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione e sostenendo che la lussazione fosse dovuta a una mancata osteointegrazione, evento imprevedibile e non imputabile alla condotta dei sanitari.
Il Tribunale, dopo aver disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, ha accolto la domanda della paziente. I consulenti tecnici nominati dal giudice hanno riscontrato profili di responsabilità a carico del personale sanitario, ritenendo che il posizionamento del cotile protesico durante il primo intervento non fosse stato eseguito correttamente, causando la successiva lussazione.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni della CTU, ritenendole basate su un'analisi approfondita della documentazione medica e su valutazioni medico-legali coerenti. In particolare, è stato evidenziato come l'angolo di inclinazione del cotile protesico, rilevabile dall'esame radiografico post-operatorio, superasse i limiti considerati sicuri.
Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l'ASL al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla paziente, quantificandolo tenendo conto dell'invalidità temporanea e permanente accertata dai consulenti tecnici. Il giudice ha precisato che il risarcimento è stato calcolato in base ai parametri previsti per le lesioni micropermanenti, come previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità sanitaria.
Il Tribunale ha inoltre condannato l'ASL al pagamento delle spese legali e di CTU, nonché al versamento di una somma all'Erario, a titolo di sanzione per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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